04 Marzo 2025

Le CER sono una delle possibili "Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile – CACER”.  La CER è un soggetto giuridico autonomo fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o ai territori in cui opera. 

Il principio su cui si basano le CER è la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile tra i diversi soggetti produttori e consumatori connessi alla medesima cabina primaria. 

 

Perché far parte di una CER?

 

Benefici ambientali

  • Producendo energia da fonti energetiche rinnovabili si riduce il consumo di fonti fossili e si produce meno gas serra che sono la causa della crisi climatica.
  • Producendo e consumando energia in locale si riducono i costi del trasporto su ampia scala.

Benefici economici

  • Risparmio energetico e riduzione dei costi delle bollette.
  • Valorizzazione economica di un territorio attraverso le sinergie tra i vari attori.

Benefici sociali

  • Riduzione della povertà energetica e sostegno alle famiglie più vulnerabili.
  • Diffusione della cultura della sostenibilità attraverso il coinvolgimento dei cittadini.

 

Chi può far parte di una CER?

Possono essere membri o soci con potere di controllo in una CER persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, amministrazioni locali, enti di ricerca e formazione, enti del terzo settore e di protezione ambientale, enti religiosi. Questi membri condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

Le configurazioni di CER devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

Il perimetro di una CER

Gli impianti di produzione e consumo devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.

Nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il GSE mette a disposizione la mappa interattiva delle cabine primarie che consente di localizzare il perimetro potenziale di una CER. 

Dal 21 novembre 2024, il GSE fornisce sulla Mappa Interattiva delle Cabine Primarie le Configurazioni di autoconsumo già qualificate, un aggiornamento utile soprattutto per chi vuole aderire a una Configurazione esistente.

Per ogni configurazione sono fornite le seguenti informazioni: Comune, Provincia, Regione, tipologia di configurazione, potenza totale della configurazione, numero impianti, numero utenze.

Statuto delle CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER è un elemento essenziale e deve riportare le seguenti informazioni:

  • l'oggetto sociale prevalente della comunità, ovvero quello di fornire benefici ambientali, economici e/o sociali a livello di comunità, ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  • i membri o soci che esercitano poteri di controllo: possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • deve essere specificato che la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
  • la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  • è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
  • l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto CACER sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

 

Contributi economici

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al GSE. I contributi economici sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione e solo il consumo di energia elettrica simultaneo all’immissione in rete da parte del produttore dà diritto alla CER a ricevere l’incentivo da parte del GSE.

Per le CER i cui impianti di produzione sono ubicati in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale fino a un massimo del 40% del costo di investimento.

 

Gli impianti ammessi agli incentivi del Decreto CACER

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianti a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo. 

Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER. In ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER, in base ad un accordo sottoscritto tra le Parti.

Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:

  • appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza;
  • afferire alla stessa cabina primaria di riferimento;
  • essere di nuova costruzione o realizzati come potenziamento di impianti esistenti;
  • avere potenza massima di 1MW;
  • essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità. Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima del 24/01/2024 dovrà essere prodotta documentazione sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una CER e la richiesta di accesso alla tariffa dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale;
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole Operative;
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole Operative;
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.

 

Ruolo del Referente

Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Il ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CER;
  • da un cliente finale, membro della CER;
  • da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

 

 

Fonte:

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